In materia di illeciti penali in ambito tributario, l’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevede che sia punito “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: (a) “affinché possa ritenersi integrato il reato la documentazione contabile deve essere stata istituita e deve esservi stata produzione di reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo”; (b) “non è inoltre richiesto che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde”.