In materia di azione sociale di responsabilità, l’art. 2393, comma 1, c.c. dispone che “l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione”. In merito ai requisiti di tale deliberazione – che nella pronuncia in oggetto si è ricordato essere “una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice [essendo] sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio” – la Suprema Corte ha affermato che la deliberazione assembleare deve contenere la “individuazione degli elementi costitutivi dell’azione di responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo”. Nel caso di specie, “essendo stato dato mandato al legale di verificare se vi fossero gli estremi per “le azioni del caso” nei confronti di una pluralità di organi collegiali (consigli di amministrazione e collegi sindacali in carica fin dalla data di costituzione della società), non era idonea ad esprimere una volontà, compiutamente informata, dei soci”, in quanto eccessivamente generica.