Come noto, il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, con la sola eccezione delle funzioni non delegabili di cui al successivo art. 17 del medesimo Decreto. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi in punto di validità ed efficacia liberatoria della delega di funzioni. Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha ricordato che (i) “l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato”, così che (ii) “l’effetto liberatorio – per il datore di lavoro delegante – viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti”.