Come noto, mediante l’esecuzione di un’operazione straordinaria di scissione, una società fraziona il proprio patrimonio attribuendone una parte a una diversa società (scissione parziale) ovvero la sua interezza a due o più diverse società (scissione totale). Il frazionamento patrimoniale può, in taluni casi, essere finalizzato a sottrarre determinate consistenze dal patrimonio dalla scissa, assegnandolo a una o più beneficiarie. A questo riguardo la Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio secondo cui “integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele [civilistiche (preventive e successive)] di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie”.