In ambito processuale, l’art. 78, comma 2, c.p.c. prevede che si deve procedere alla nomina di un curatore speciale se il rappresentato si trova in una situazione di conflitto d’interessi con il rappresentante. Il Tribunale di Genova ha recentemente confermato che detta disposizione trova applicazione nel caso in cui una società sia amministrata da un amministratore unico e nei confronti di quest’ultimo venga promossa un’azione sociale di responsabilità da un numero “qualificato” di soci ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. (surrogandosi alla società stessa). Ciò in quanto la società assume “una posizione processuale del tutto antitetica con quella dell’amministratore convenuto [rendendo evidente] la situazione di conflitto di interessi in cui versa l’amministratore nel momento di rappresentare in giudizio la società asseritamente danneggiata dal suo operato”.