Come noto, l’art. 2558, comma 1, c.c. prevede il seguente regime di successione nei rapporti contrattuali pendenti al momento del trasferimento dell’azienda o di un suo ramo: “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all’art. 2558 cod. civ., vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l’esordio di tale disposizione; e tale diverso accordo è ravvisabile in ipotesi di cessione di azienda [qualora] – secondo l’insindacabile accertamento del giudice del merito, nel rispetto degli artt. 1362 ss. cod. civ. – risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante [al momento della sottoscrizione dei relativi accordi], senza rilievo dei contratti successivamente conclusi”.