Pronunciandosi in merito alla condotta di illecita prosecuzione dell’attività sociale e di aggravamento del dissesto – sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4), l.f. – la Corte di Cassazione ha chiarito che la sottocapitalizzazione della società (ossia la “situazione di carenza di mezzi propri di un’impresa rispetto al livello necessario per perseguire in maniera ottimale gli obiettivi aziendali, situazione che rende più probabile l’incapacità di onorare i propri debiti da parte dell’impresa e anche più rischiosa la posizione dei creditori”) “non sembra coincidere con lo stato di dissesto o di grave crisi finanziaria dell’impresa che costituiscono il presupposto di fatto [della suddetta] fattispecie di bancarotta semplice”. Perché la bancarotta per aggravamento del dissesto si possa ritenere configurata occorre dunque che si verifichi una situazione più grave della semplice sottocapitalizzazione della società, anche se eventualmente dichiarata fallita in un secondo momento.