Come noto, in materia di diritto al silenzio, la Corte Costituzionale ha affermato (sentenza del 30 aprile 2021, n. 84) che l’art. 187-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) è incostituzionale “nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”. Pronunciandosi in merito alla portata di questo principio in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), la Corte di Cassazione ha chiarito che “la peculiarità della fattispecie esaminata dalla Consulta – rifiuto di rispondere a domande formulate in sede di audizione o per iscritto dalle Autorità di vigilanza – non proietta dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2638 cod. civ., che delinea condotte alternative di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti, anche quando dalla condotta conforme potrebbero derivare elementi di prova di altro illecito”.