Dalle operazioni di scissione societaria, in quanto consistenti in un frazionamento di un patrimonio sociale facente originariamente capo a una sola entità, possono discendere effetti pregiudizievoli per i creditori sociali. Per tutelare questi ultimi, la legge dispone, fra l’altro, che “ciascuna società [partecipante alla scissione: scissa e beneficiaria/e] è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico” (art. 2506-quater, comma 3, c.c.). Pronunciandosi sul quest’ultima disposizione, la Suprema Corte ha chiarito che: (i) la responsabilità per i debiti non soddisfatti si estende, in via solidale e sussidiaria, a tutte le società partecipanti all’operazione; (ii) la limitazione quantitativa della responsabilità ai “limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto” costituisce un’eccezione rispetto alla domanda proposta; (iii) detta limitazione “quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all’intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell’art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all’oggetto della relativa dimostrazione”.