Come noto, il rapporto che lega gli amministratori, posti al vertice dell’organizzazione dell’ente, alla società è di “immedesimazione organica”. Pronunciandosi in relazione alla possibilità per un amministratore di essere un lavoratore subordinato della società, la Suprema Corte ha confermato i seguenti principi di diritto: (i) sono “cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata […] l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società”; (ii) è invece incompatibile la “condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione”.