La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della responsabilità dei membri dell’organo di controllo di una società di capitali (nel caso di specie, i sindaci) nel caso in cui essi abbiano assunto la carica successivamente all’approvazione di un bilancio “falso”, in particolare con riferimento al possibile obbligo per gli stessi di valutare con immediatezza le risultanze di detto bilancio e alla loro responsabilità. A questo proposito, con la pronuncia in oggetto è stato confermato che, se per un verso “il sindaco che sia in carica al momento della celebrazione dell’assemblea ordinaria chiamata all’approvazione del bilancio ha un preciso compito di controllo sull’osservanza della legge e di assistenza, ai sensi degli artt. 2403 e 2405 cod. civ., che può essere svolto in maniera utile ed effettiva solo se egli abbia preso compiuta conoscenza del bilancio”, per un altro, ove il sindaco “abbia assunto il proprio incarico una volta che il bilancio sia già stato approvato […], per la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto dall’art. 2407, comma 2, cod. civ. occorre che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o assumendo le iniziative previste dall’art. 2409 cod. civ.”.