Come noto, l’art. 2381 c.c. prevede che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato”, imponendo al presidente dell’organo amministrativo di curare l’informativa consiliare, ai singoli amministratori di chiedere in sede consiliare le (ulteriori) informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni e all’amministratore delegato (ove presente) di riportare periodicamente al consiglio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. La disciplina del settore bancario (Testo Unico Bancario e Circolare n. 285 della Banca d’Italia) prevede una differente allocazione di doveri e responsabilità, in ragione delle esigenze di protezione della clientela, dei creditori e del mercato. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che: (a) “L’obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa connessi alla carica, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”; (b) “Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi”.