La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in materia di operazioni di acquisto e annullamento di azioni proprie ed eventuale superamento della soglia rilevante per l’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria da consolidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 3, lett. b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) e degli artt. 44-bis e 46 del Regolamento Emittenti. Come noto, l’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti prevede un’ipotesi di esenzione dall’obbligo di lancio di un’offerta derivante da operazioni di acquisto di azioni proprie (cd. buy-back) qualora la delibera assembleare sia approvata dalla maggioranza dei cd. independent shareholders (ossia i soci diversi dagli azionisti di maggioranza) in presenza della dovuta informativa pre-assembleare. Nel caso di specie, la CONSOB si è espressa in ordine all’applicabilità della fattispecie esimente prevista dall’articolo in parola rispetto a un’operazione di acquisto di azioni proprie e del successivo annullamento delle medesime azioni proprie. Segnatamente, il quesito posto alla Commissione aveva ad oggetto l’applicabilità del meccanismo del white-wash assembleare di cui all’art. 44-bis del Regolamento Emittenti anche alla delibera di annullamento di azioni proprie. A tale riguardo, la CONSOB ha ritenuto che l’operazione – buy-back e successivo annullamento delle azioni proprie – dovesse essere considerata unitariamente in ragione del fatto che, nel caso di specie, il buy-back era risultato preordinato all’annullamento delle azioni e quest’ultimo aveva avuto il proprio naturale presupposto nel buy-back, anche tenuto conto della contestualità delle due delibere. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha dunque precisato che un eventuale superamento della soglia dell’OPA da consolidamento, per effetto di un’operazione come quella descritta, non comporta il sorgere di un obbligo di lanciare un’offerta, in quanto: (i) entrambe le delibere erano state approvate con le maggioranze richieste dall’art. 44-bis del Regolamento Emittenti; (ii) l’efficacia esimente prevista dalla disposizione in parola – pur in assenza di un’espressa previsione normativa – risultava applicabile, nel caso di specie, all’intera operazione, dovendo questa considerarsi unitariamente comprensiva del buy-back e del successivo e conseguente annullamento delle azioni proprie così acquistate.