Ai sensi dell’art. 2486, comma 1, c.c., a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. In caso di violazione, attiva od omissiva, di questo precetto, la legge delinea un regime di…