In materia di recesso da società di persone, da un lato, l’art. 2285 c.c. prevede che “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa” e, dall’altro, l’art. 2289 c.c. prevede che “il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il termine semestrale appena ricordato “deve intendersi a beneficio del debitore: il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora”. Da ciò consegue che “indipendentemente dal problema relativo all’individuazione del momento in cui ha avuto effetto il recesso” il termine quinquennale di prescrizione del diritto del socio recedente a vedersi corrisposto il prezzo di liquidazione della propria quota decorre dallo scadere di detto semestre, momento nel quale il credito diviene esigibile e la società-debitrice è costituita in mora.