Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. Pronunciandosi in materia di responsabilità in caso di infortunio nel luogo di lavoro, la Suprema Corte ha confermato che “[l]e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori”. Pertanto, anche se l’iniziativa che ha condotto all’infortunio è stata assunta (estemporaneamente o come manifestazione di una prassi) dal lavoratore, senza violare gli specifici divieti del datore di lavoro, quest’ultimo può essere ritenuto responsabile in ragione delle criticità riscontrabili nel proprio sistema di sicurezza.