Gli artt. 2399, 2404 e 2405 c.c. individuano in modo puntuale alcune cause di ineleggibilità e di decadenza per i componenti del collegio sindacale, precisando che ove un soggetto ricada in una di tali situazioni non è possibile procedere alla sua nomina e, ove ciò accada durante il mandato in carica, il sindaco decade dal proprio ufficio. Con la pronuncia in oggetto, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato che, in relazione alla decadenza dall’ufficio: (a) “pur operando automaticamente, sia necessario quanto meno un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica”; (b) tale provvedimento formale ha “solo efficacia dichiarativa e [opera] ex tunc, cioè dal momento del verificarsi della causa di decadenza”; (c) il regime legale appena descritto si applica tanto alle cause di decadenza “ordinarie” di cui all’art. 2399 c.c., quanto a quelle “straordinarie” di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c., “[d]el resto non vi sarebbe motivo di ritenere che l’istituto operi diversamente a seconda delle cause che ne hanno determinato l’applicazione; in tal senso depone sia l’identica formulazione letterale delle norme (artt. 2399, 2404 e 2405 c.c.), secondo le quali l’amministratore “decade” dall’ufficio al verificarsi delle fattispecie ivi previste, sia l’art. 2401 c.c. che prevede un meccanismo di sostituzione automatica in ogni caso di decadenza”.