La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione riguardante la sorte dei crediti di una società di capitali a seguito della sua estinzione, nel particolare caso in cui essi non risultino dal bilancio finale di liquidazione. A questo riguardo, richiamando alcuni propri precedenti conformi, la Corte ha ricordato che “in materia di crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione [essi] non poss[ono] ritenersi rinunciat[i], nemmeno tacitamente, non potendosi ritenere integrato, sulla base della sola circostanza della cancellazione dal registro delle imprese, un negozio di remissione di debito”. Inoltre, con riferimento ai giudizi pendenti dei quali sia parte la società estinta, è stato confermato che “ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, [l’estinzione della società] non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare”.