La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito alcuni importanti principi di diritto – confermando la propria consolidata posizione interpretativa improntata a particolare rigore – in tema di doveri e responsabilità dei componenti dell’organo di controllo delle società sottoposte a vigilanza prudenziale (ad esempio le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di investimento), con particolare riferimento alla prestazione di servizi di investimento. In particolare, con la pronuncia in oggetto è stato ribadito che “la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione”. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale […] esclude che possa ritenersi attenuato l’obbligo di diligenza del collegio sindacale in caso di funzioni aziendali di controllo interno, le quali […] hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale, che non può quindi adagiarsi sulle eventuali indicazioni fornite da queste funzioni. Il rapporto non è di subordinazione o di ricezione passiva da parte del collegio sindacale che è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull’operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze”.