Come noto, l’art. 2504-quater c.c. prevede che, una volta che l’atto di fusione sia stato iscritto nei competenti uffici del registro delle imprese, la sua invalidità non può essere pronunciata (regola applicabile anche all’atto di scissione in forza del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, comma 5, c.c.). A questo proposito la Corte di Cassazione ha ribadito che la “disposizione testé richiamata, come si sa, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione”. Inoltre, la pronuncia in oggetto ha chiarito che la norma appena richiamata “non impedisce alle parti dell’accordo di fusione (o di scissione) di assumere determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione (o di scissione)”.