La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di procedimento amministrativo collegato alla possibile violazione delle disposizioni (di matrice non penalistica) in ambito di condotte di abuso di mercato, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF). A questo proposito, affrontando la questione della ragionevole durata dell’attività istruttoria, la pronuncia in oggetto ha chiarito che “nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative previste [dal] T.U.F. deve riconoscersi al giudice – ove sia chiamato a pronunciarsi sulla tempestività della contestazione dell’illecito e, quindi, sulla individuazione del momento in cui il medesimo è stato o poteva essere accertato – la possibilità di sindacare la necessità o l’opportunità della protrazione dell’attività istruttoria, da parte dell’Amministrazione, con il compimento di atti di indagine collegati a quelli già effettuati, ove questi ultimi risultino già esaustivi ai fini dell’accertamento dell’illecito; e, quindi, di apprezzare la irragionevolezza della prosecuzione di una istruttoria inutile o divagante”. La Corte ha precisato che si deve in ogni caso procedere a un sindacato con prospettiva ex ante e che tenga conto “dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi”.