La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha recentemente pubblicato un aggiornamento del proprio documento di Q&A riguardante il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR). Lo scopo delle Q&A è quello di promuovere un approccio uniforme nell’applicazione della disciplina in parola. Con l’aggiornamento in oggetto, l’ESMA ha fornito alcuni chiarimenti in materia di sondaggi di mercato, di cui all’articolo 11 MAR. In particolare, la nuova versione delle Q&A si sofferma specificamente sull’ambito applicativo dell’esenzione dalla disciplina sui sondaggi di mercato, prevista dall’art. 11, paragrafo 1-bis, MAR per le comunicazioni di informazioni a investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un’emissione di obbligazioni da parte di un emittente quotato. Segnatamente, nella Q&A 9.2, l’ESMA ha chiarito che la summenzionata esenzione si applica ai casi in cui si negozino con investitori qualificati le condizioni e i termini di un private placement di bond, mentre la stessa non trova applicazione in ogni caso in cui la comunicazione di informazioni a potenziali investitori sia effettuata successivamente rispetto alla definizione di detti termini e condizioni contrattuali.