L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Nel definire le caratteristiche dei regimi di responsabilità applicabili, rispettivamente, ai soci e ai liquidatori, la Suprema Corte ha evidenziato che: (i) “la percezione della quota dell’attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio e, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 cod.civ., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio”; (ii) “nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell’amministratore”.