In materia di start-up innovative, l’art. 31, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che tale tipologia di società non è soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. Pronunciandosi sulla portata di quest’ultima disposizione e, in particolare, sulla sua tenuta a fronte della natura “effettiva” della società in questione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente innovativo principio di diritto: ““L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa”.