Dopo aver ricordato che la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “è caratterizzata da malfunzionamento della struttura organizzativa dell’ente, la quale dovrebbe essere volta – mediante adeguati modelli – a prevenire la commissione di reati”, la Suprema Corte ha evidenziato, avendo particolare riguardo alla commissione di reati “presupposto” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che: (a) “la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi”; (b) “l’interesse [dell’ente] può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”.