Come noto, in tema di rappresentanza dell’ente nel procedimento penale nel quale si tratti anche della sua responsabilità amministrativa, l’art. 39 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dispone che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che “la persona giuridica […] deve provvedere alla sostituzione del rappresentante legale divenuto incompatibile ovvero nominarne altro con poteri limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento”, in ragione del fatto che “il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante”. La pronuncia in oggetto ha precisato che “l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et de iure dall’art. 39 cit. e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto”.