La Corte di Cassazione ha delineato – riprendendo alcuni propri precedenti – il regime di responsabilità applicabile agli amministratori cd. “non esecutivi” (ossia quelli deleganti) nell’ambito della disciplina pealistica societaria. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “la previsione di cui all’art. 2381 cod. civ. – introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato anche l’art. 2392 cod. civ. – riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma 2, cod. pen., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire […] nei limiti della nuova disciplina dell’art. 2381 cod. civ.”. Segnatamente, questo principio di diritto deve essere letto avendo a mente: l’art. 2381, comma 6, c.c. relativo all’obbligo, per tutti gli amministratori, di agire in modo informato; l’art. 2381, comma 1, c.c. ove si pone in capo al presidente del consiglio di amministrazione il cd. “obbligo di ragguaglio informativo”; art. 2381, comma 5, c.c. secondo cui l’amministratore delegato deve riferire al consiglio, con cadenza periodica almeno semestrale, “sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate”.