In materia di disciplina sull’intermediazione finanziaria e di doveri degli amministratori della società che opera in tale settore, la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato il regime di responsabilità applicabile a questi ultimi nel caso in cui essi si avvalgano – in concreto – dell’opera e dell’ausilio di collaboratori dell’impresa (nel caso di specie l’alta dirigenza). In particolare, con la pronuncia in oggetto si è affermato che “i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l’amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto”.