La Corte di Cassazione ha tratteggiato i confini della possibile ipotesi di concorso dell’amministratore di diritto nell’illecito compiuto dall’amministratore di fatto. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha segnalato che “il concorso punibile del titolare della posizione di responsabilità nelle singole condotte illecite poste in essere dai gestori di fatto non può derivare esclusivamente dall’assunzione della carica“. Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità, “la responsabilità a titolo di concorso sotto il profilo soggettivo può essere affermata soltanto in presenza di indici rivelatori del concorso morale e cioè della consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto che la società verrà utilizzata anche per il compimento di azioni di quel particolare tipo, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività” illecite.