La Corte di Cassazione ha enunciato un rilevante principio di diritto in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare: “In caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01 per contrasto di giudicato – art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. – ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato”.