Si è posta in dottrina e in giurisprudenza la questione della possibilità di essere messo alla prova, o meno, per l’ente nell’interesse o a vantaggio del quale sia stato commesso un reato “presupposto” di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai sensi dell’art. 168-bis c.p. in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Ricomponendo i divergenti indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno confermato che “L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.