Come noto, gli artt. 2497 ss. c.c. recano una specifica disciplina in materia di “direzione e coordinamento” di società, senza tuttavia fornire una esplicita definizione di cosa debba intendersi con tale locuzione. In particolare, l’art. 2497 c.c. delinea un regime di responsabilità delle società e degli enti “che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime”. A questo proposito, la Suprema Corte ha segnalato che si tratta di “norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un fatto, e precisamente il fatto dell’abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate”.