La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di reati fallimentari, con particolare riferimento ai cosiddetti “vantaggi compensativi” fra le società appartenenti al medesimo gruppo. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento ad avviso del quale “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata”.