In materia di scioglimento di società di capitali, l’art. 2486, commi 1 e 2, c.c. dispone che “Al verificarsi di una causa di scioglimento […] gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni…