La Corte di Cassazione ha recentemente ricordato alcuni principi cardine nell’ambito dei doveri e della responsabilità degli amministratori nell’ambito dell’insolvenza. Con riferimento ai doveri degli amministratori, i giudici di legittimità hanno confermato la centralità dei doveri “di preservarne il patrimonio a tutela dei soci e dell’interesse dei creditori, di tenerne e curarne l’impianto contabile e di adottare ogni rimedio organizzativo volto a vigilare sulla continuità aziendale e a garantire il conseguimento degli scopi societari”. In merito, invece, al regime di responsabilità applicabile agli stessi, è stato ricordato che l’ordinamento vigente non delinea una responsabilità “di posizione”, dovendosi affermare il principio secondo cui “[l]’amministratore di società, che, contravvenendo all’obbligo contenuto nell’art. 2392 c.c. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. c.p., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l’adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure”.