In materia di convocazione dell’assemblea dei soci di società per azioni, l’art. 2366, comma 1, c.c. prevede che il relativo avviso deve contenere, fra l’altro, “l’elenco delle materie da trattare”. A questo proposito, i giudici romani hanno recentemente ricordato che tale elenco non deve essere necessariamente caratterizzarsi per un particolare grado di dettaglio, sicché devono rigettarsi le lamentele dei soci che rilevino la “mancata indicazione nell’ordine del giorno delle norme del codice civile in base alle quali è chiesto l’intervento dei soci, la sua genericità e la mancata indicazione delle relative azioni da intraprendere in quanto, ciò che rileva è la definizione dell’ordine del giorno che, ancorché privo di richiami a disposizioni di legge, risulta di univoca interpretazione”.