La Suprema Corte ha affrontato un caso relativo alla richiesta – formulata dai fiducianti di alcune partecipazioni in una società – di versamento di una somma pari a quella dei dividendi percepiti dai fiduciari, nel corso del periodo di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali oggetto di intestazione fiduciaria, ma non riversati ai fiducianti medesimi. Anzitutto, è stato ricordato che “Al rapporto che si instaura tra fiduciante e fiduciario in caso di intestazione delle partecipazioni sociali ed all’obbligo del secondo di riversare al primo quanto percepito in relazione alla sua qualità di intestatario reale delle azioni, ma astretto dal pactum fiduciae, non si applicano, invero, le disposizioni [di legge in materia di frutti civili, ossia] gli artt. 1147, comma 3, e 1148 c.c.”. Sulla base di tale premessa è stato enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell’ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e sugli stessi sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora”.