La Suprema Corte ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata della “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa, disciplinate dal Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. In particolare, i giudici di legittimità hanno segnalato che nella nozione di “rapporti societari”: (a) “da un lato, costituiscono cause e procedimenti relativi a tali rapporti tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, sia che esse trovino il loro presupposto in un atto dell’amministratore inerente all’esercizio di un proprio diritto verso la società in base al rapporto contrattuale intrattenuto con essa (ad esempio l’atto di esercizio del diritto al proprio compenso), sia che si tratti di atto posto in essere nell’esercizio dell’attività gestoria, in base al rapporto organico”; (b) “dall’altro lato, vi rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, sempre che si tratti, ovviamente, di atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente, che trovano fondamento nel rapporto organico, mentre sfuggono alla competenza delle Sezioni specializzate le controversie risarcitorie introdotte sulla base di fatti o atti dannosi posti in essere dall’amministratore non come organo della società ma come distinta persona fisica, in sede di amministrazione del proprio patrimonio o nella vita di relazione”.