In materia di doveri dei componenti dell’organo di controllo delle società con azioni quotate, l’art. 149, comma 3, TUF prevede che “Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”. I giudici di legittimità hanno avuto occasione di pronunciarsi in merito all’effettiva portata applicativa di tale dovere. A questo proposito, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione”.