L’art. 2383, comma 3, c.c. prevede che “gli amministratori […] sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. La legge non prevede tuttavia, neppure a titolo esemplificativo, cosa costituisca “giusta causa” di revoca. A questo riguardo, la…