Dopo aver premesso che “l’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, [è colui che] esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto” caratterizzati da “sistematicità e completezza”, la Corte…