L’art. 2557, comma 1, c.c. prevede che “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”. Cedente e cessionario dell’azienda posso definire in maggior dettaglio l’ampiezza di tale divieto, essendo in ogni…