La Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive IV o CRD IV) regola, fra l’altro, alcuni aspetti di governance degli enti creditizi. In tale ambito, l’art. 88 CRD IV sancisce il principio in base a cui “il presidente dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell’ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente”, così stabilendo che il presidente del consiglio di amministrazione non può assumere alcuna funzione esecutiva. A questo riguardo, il Tribunale dell’Unione Europea, nel confermare la rispondenza di tale norma ai principi generali di sana e prudente gestione bancaria, ha sottolineato che l’efficace vigilanza da parte del consiglio di amministrazione sulle attività del management sarebbe messa a repentaglio “if the chairman of the management body in its supervisory function, while not formally acting as chief executive officer, is also responsible for the effective direction of the business of the credit institution”.
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence v. BCE