A partire dal 2020, non troverà più applicazione la soglia minima di gender diversity attualmente prevista dall’art. 147-ter, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), secondo cui “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti”. In ragione del fatto che “un’adeguata composizione del consiglio di amministrazione costituisce un presupposto fondamentale per una efficace gestione dell’impresa”, il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato una nuova versione del Codice di Autodisciplina – integrando quella precedente, varata nel luglio 2015 – per far sì che il criterio dell’equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate trovi applicazione anche dopo il 2020. A questo fine, il Codice ore prevede: (i) da un lato, che “l’emittente applica criteri di diversità, anche di genere, nella composizione del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri” (Principio P.2.4.), (ii) dall’altro, che “almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori del genere meno rappresentato” (Criterio Applicativo 2.C.3.). Analoghi Principi e Criteri applicativi sono previsti altresì in relazione alla composizione del collegio sindacale. Infine, “il Comitato auspica […] che gli emittenti adottino misure per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all’interno dell’intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione”.