Come noto, ai sensi dell’art. 2341-bis c.c., i patti parasociali riguardanti le società per azioni (e le società che le controllano) possono essere stipulati: (a) a tempo determinato, nel qual caso “non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore”, oppure (b) a tempo indeterminato, potendo i soci in ogni caso “recedere con un preavviso di centottanta giorni”. Pur prevedendo la legge che “i patti sono rinnovabili alla scadenza”, la Corte d’Appello di Brescia ha recentemente enunciato il principio secondo cui si pone in contrasto con la norma imperativa appena ricordata lo schema contrattuale in base al quale, da un lato, il patto parasociale è stipulato per un termine inferiore a cinque anni ai sensi dell’art. 2341-bis c.c. e, dall’altro, si prevede un rinnovo automatico di tale patto salvo espressa disdetta, da comunicarsi entro un certo termine di preavviso. Ciò in quanto “la previsione […] di un onere di comunicazione della disdetta anticipato [a un termine concordato fra le parti] prima della scadenza del quinquennio è elusiva della norma”, infatti “la previsione di un tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta entro [il termine pattuito] scardina […] il contemperamento previsto dalla norma tra l’esigenza di stabilizzare gli interessi proprietari […] e quella alla libertà di iniziativa economica”.