Accade spesso nella prassi societaria che i trasferimenti di partecipazioni sociali siano eseguiti mediante una serie di attività e adempimenti distribuiti nel tempo. In particolare, alla sottoscrizione di un contratto di vendita di partecipazioni sociali – da parte del potenziale venditore e del potenziale acquirente – generalmente segue un periodo interinale durante il quale le parti devono: (i) svolgere talune attività (individualmente o congiuntamente) e (ii) in particolare, cooperare ai fini dell’avveramento di alcune condizioni, sia volontariamente apposte, sia inderogabilmente previste dalla legge (quale l’ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte delle autorità competenti). A questo riguardo, il Tribunale di Milano ha recentemente confermato che, in caso di inadempimento da parte del venditore, l’impegno preliminare a trasferire una partecipazione sociale è passibile di esecuzione in forma specifica, su richiesta dell’acquirente, ai sensi dell’art. 2932 c.c. Tale norma, in particolare, prevede che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Nel caso di specie, a fronte dell’inadempimento del venditore a eseguire le attività richieste per il trasferimento di una partecipazione sociale a favore dell’acquirente, il Tribunale ha disposto il trasferimento di tale partecipazione ex art. 2932 c.c., subordinatamente al pagamento del corrispettivo indicato nel contratto preliminare di vendita.