La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un aggiornamento al proprio documento di Q&A riguardante il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR). Lo scopo delle Q&A è quello di promuovere un approccio uniforme nell’applicazione della disciplina in parola. Con l’aggiornamento in oggetto, l’ESMA fornisce alcuni significativi chiarimenti riguardanti le operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (insider dealing), di cui all’articolo 19, par. 11, MAR. In particolare la nuova Q&A si sofferma sulla portata del divieto di effettuare “operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici” (cosiddetto “periodo di chiusura”), in relazione alle operazioni su propri strumenti finanziari effettuate dall’emittente stesso.