Da un lato, l’art. 216, ultimo comma, l.f. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) prevede che “la condanna per [bancarotta fraudolenta] importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa” e, dall’altro, l’art. 223, ultimo comma, l.f. – nel disciplinare la responsabilità di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite – estende tale previsione anche a questi ultimi soggetti. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la prima norma (facendo venire meno, di conseguenza, la questione relativa alla seconda), con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l’inabilitazione ricordata abbia una durata fissa e non modulabile da parte del giudice. L’art. 216, ultimo comma, l.f. deve essere dunque letto – anche per rinvio da parte dell’art. 223, ultimo comma, l.f. – come segue: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.