In ambito di illeciti di abuso di mercato, come noto, l’ente può essere chiamato a rispondere – in proprio – sia nel caso in cui un soggetto commetta un illecito penale (dunque azionando il sistema di responsabilità di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), sia un illecito amministrativo (ai sensi dell’art. 187-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recentemente riformato in modo radicale in recepimento della nuova disciplina europea sugli abusi di mercato). Con particolare riferimento ai rapporti fra tali tipologie di responsabilità dell’ente, la Suprema Corte ha avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “sia nel sistema previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001, sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 187-quinquies TUF, il ‘fatto’ oggettivo per il quale l’ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all’autore dell’illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive, ragion per cui la differenza soggettiva degli autori del reato (presupposto) rispetto ai responsabili dell’illecito amministrativo (presupposto) comporta la conseguenza della diversità del fatto materiale ascritto alla sfera di responsabilità dell’ente nei due casi”. Pertanto, in caso di differenza soggettiva fra i responsabili degli illeciti – penale e amministrativo – l’ente può essere eventualmente chiamato a rispondere per entrambi.