L’art. 2557, comma 1, c.c. prevede che “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”. Cedente e cessionario dell’azienda posso definire in maggior dettaglio l’ampiezza di tale divieto, essendo in ogni caso vietato: (i) impedire al cedente lo svolgimento di ogni attività professionale, e (ii) prevedere una durata superiore al quinquennio. A tale proposito, il Tribunale di Milano ha ribadito un importante principio di diritto ad avviso del quale detto obbligo di non concorrenza può trovare applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni sociali, pur non avendo queste ultime come oggetto immediato l’azienda. Infatti, “la norma dell’art. 2557 c.c. individua quale soggetto attivo dell’obbligo di non concorrenza il titolare dell’azienda, e, quale soggetto passivo dell’obbligo, colui che l’ha ceduta. Secondo la Corte di legittimità detto obbligo può sussistere – per via analogica – anche nel caso in cui la cessione dell’azienda sia avvenuta tramite una cessione delle partecipazioni rappresentative del patrimonio sociale che abbia comunque determinato un cambio della proprietà aziendale e della ‘governance’”. Sicché, soprattutto con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale, la norma in parola potrà applicarsi anche se il contratto di vendita non riguardi direttamente l’azienda.